L’attenzione per l’ambiente è sempre più diffusa e la cura del territorio è un impegno che coinvolge tutti noi. Per questo motivo, gli impianti specifici per il trattamento delle prime piogge sono una scelta importante, in grado di garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta e per le generazioni future.

L’Italia ha adottato criteri molto precisi e severi nell’ambito delle competenze e delle modalità di trattamento delle acque di prima pioggia. Già in fase di progetto preliminare è opportuno prevedere un impianto di trattamento delle acque che sia conforme alle normative e garantisca la prevenzione dell’inquinamento del suolo e delle acque.

La normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, intitolato “Testo unico sulle acque” recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006.
Per quanto riguarda le acque meteoriche il D.L. 152/06, all’art. 113 “Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” precisa che:

Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.

Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.